Art. 195
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 195

200 / 379
In vigore dal 17 ago 2001
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall' della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall', primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta constantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-195