Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 191

In vigore dal 11 lug 1940
Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza purchè presenti preventivamente all'autorità locale di P. S. una dichiarazione scritta dalla quale risulti: a) da quali fondi sia ricavato il vino; b) l'estensione dei medesimi; c) la quantità media del prodotto annuo o la parte di esso destinata alla minuta vendita; d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto. L'autorità locale di P. S., riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita. Alle vendite indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni degli della legge e 185 e 186 del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-191

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