Art. 3
In vigore dal 27 apr 1940
Nell'art. 99 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, alle parole «Entro un triennio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti degli Enti, e per i primi due concorsi» sono sostituite le seguenti: «Entro un quadriennio a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto».
In fine allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti comma:
«Entro lo stesso quadriennio, il servizio di direttore sanitario o di primario ospedaliero, prestato sia a seguito di regolare nomina sia per incarico, è computato agli effetti dell'art. 47 come servizio utile all'ammissione ai concorsi.
«Entro lo stesso quadriennio, è valutato agli effetti del succitato art. 47, il servizio di assistente o di aiuto clinico ospedaliero prestato dai sanitari a seguito di regolare incarico, semprechè i sanitari medesimi siano stati confermati nel posto a seguito di concorso».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 35 - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-03-29;207#art-3