Art. 2

In vigore dal 27 apr 1940
Dopo la lettera b) dell'art. 56 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è aggiunto il seguente capoverso: «Entro un quadriennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ammessi al concorso gli assistenti volontari presso Cliniche universitarie e istituti di patologia medica e chirurgica, di radiologia, di igiene, di patologia generale, di anatomia patologica, di biochimica, di batteriologia e di parassitologia, che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio. «Per tali assistenti volontari il periodo di tempo è ridotto a due anni qualora prima della data del bando, che apre il concorso ai sensi del primo comma del presente articolo, essi siano stati compresi nell'elenco stabilito dal secondo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-03-29;207#art-2

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