Art. 1
In vigore dal 27 apr 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, con cui si approvano le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali;
Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni degli articoli 47, 56 e 99 del succitato Regio decreto;
Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Alla fine dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini del computo dei sei anni di servizio prescritto dalle lettere b) e c) per l'ammissione ai concorsi, è cumulabile il servizio prestato presso gli ospedali con quello prestato presso gli Istituti universitari».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-03-29;207#art-1