Art. 1

In vigore dal 21 set 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea; Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea; Visti i Regi decreti 21 gennaio 1926, n. 258; 23 gennaio 1927, n. 325; 4 maggio 1928, n. 1946; 13 maggio 1928, numero 1555; 17 agosto 1928, n. 2224; 31 ottobre 1929, n. 2486; 11 aprile 1932, n. 998; 2 marzo 1933, n. 673; 18 dicembre 1933, n. 2348; 3 dicembre 1934, n. 2106; 25 marzo 1935, n. 790; 11 luglio 1935, n. 1510; 10 ottobre 1935, n. 2191; 2 gennaio 1936, n. 150 e 2 gennaio 1936, n. 360; che apportano emendamenti al predetto regolamento per la navigazione aerea; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919, nonché il relativo protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli della convenzione stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì l° settembre 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 401, foglio 7. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-15;1350#art-rd-1

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