Art. 23
In vigore dal 19 ott 1937
Per le esigenze del Servizio centrale dei Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni potranno essere distaccati presso il Ministero funzionari appartenenti ai ruoli di cui all' del decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le, finanze, sarà determinato il numero massimo dei funzionari da distaccare.
Le spese per il personale distaccato saranno ripartite fra tutti i Consigli nella stessa proporzione stabilita nell' del suddetto Regio decreto-legge per le spese relative al personale ispettivo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - LANTINI - DI REVIEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 144. - MANCINI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-23