Art. 22

In vigore dal 19 ott 1937
Ai Consigli provinciali delle corporazioni è fatto assoluto divieto di corrispondere somme e di provvedere a pagamenti sotto qualsiasi titolo a favore dei personale anzidetto. In caso di inosservanza di tale divieto, agli amministratori dei Consigli sono applicabili le disposizioni di cui all'arti 61 ultimo comma, del testo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-06;1639#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo