Art. 3
In vigore dal 17 apr 1937
L'espropriazione ed i lavori dovranno compiersi nel termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 88. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-12-21;2504#art-3