Art. 1
In vigore dal 17 apr 1937
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Considerata la necessità e l'opportunità di dare una definitiva sistemazione ed una maggiore valorizzazione alla importante zona archeologica in cui trovasi la Necropoli etrusca di Caere in comune di Cerveteri;
Ritenuto che tale sistemazione e valorizzazione non possono aver luogo fino a quando la detta zona resti in proprietà privata e che pertanto si rende necessario procedere alla espropriazione di essa;
Che, peraltro, per ragioni finanziarie attualmente è soltanto possibile l'esproprio della parte di detta zona già scavata e recinta a spese dello Stato, più alcuni appezzamenti di terreno ad essa adiacenti ed altri in cui esistono tombe di particolare importanza;
Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364;
Veduto che sono state adempiute le formalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato delle aree in territorio di Cerveteri comprendenti le zone della Necropoli etrusca di Caere, colorate in rosso nelle piante allegate e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-12-21;2504#art-1