Art. 2
In vigore dal 17 apr 1937
La spesa occorrente per l'espropriazione ed i lavori di sistemazione delle zone espropriate verrà sostenuta dallo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-12-21;2504#art-2