Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 7

- Compiti e funzionamento delle Commissioni tecniche consultive.

In vigore dal 12 gen 1977
La Commissione tecnica consultiva di cui ai precedenti ha i seguenti compiti: a) presentare le proposte per la formazione e la tenuta a giorno delle norme di carattere generale accennate al terzo comma dell'. Le proposte relative agli aeroporti ed ai campi di fortuna sono presentate al Ministero dell'aeronautica; le altre sono presentate al Ministero della guerra per l'emanazione delle norme d'accordo con i Ministeri cointeressati. Nella prima applicazione della legge, in attesa della emanazione delle norme tecniche, le direttive di carattere generale saranno proposte dalla Commissione, al Ministero interessato, per le istruzioni del caso ai singoli uffici tecnici in determinati studi loro affidati; b) esaminare i progetti di massima che le vengono presentati dai Ministeri interessati, esprimendo il proprio parere contenente le direttive di carattere particolare, necessarie per la redazione del progetto definitivo, e, se richiesta, di esanimare, esprimendo il proprio parere, anche i progetti definitivi ed i reclami di cui al successivo . La Commissione è convocata dal presidente. Si raduna presso il Ministero della guerra quella di cui all' e presso il Ministero dell'aeronautica quella di cui all'. È in facoltà del presidente di dispensare dall'adunanza taluno dei commissari militari se la materia da trattare non esiga la sua presenza. è pure in facoltà del presidente; per il compimento di studi preparatoti, l'indire riunioni particolari di taluni membri della Commissione, con l'incarico ad uno di essi di riferire verbalmente alla Commissiono sul risultato degli studi. La Commissione redige verbale delle sue sedute nel quale sono fatte anche risultare le vedute eventualmente discordi dei commissari, ma il parere che pronuncia su ciascun progetto o reclamo deve essere unico e desunto dai giudizi di maggioranza ottenuti per ciascuna questione controversa. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni sono valide anche se alle sedute non partecipano taluni commissari non direttamente interessati alle discussioni. I verbali ed i pareri, cronologicamente raccolti e rubricati, sono conservati negli archivi del Ministero presso il quale la Commissione si raduna.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 1976, n. 898 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "la commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) del citato regolamento, e' sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno".

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