Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 6
- Commissione tecnica consultiva speciale per gli aeroporti e campi di fortuna.
In vigore dal 8 ago 1936
Le attribuzioni della Commissione di cui all', per quanto concerne l'imposizione, modificazione o abolizione delle servitù a garanzia degli aeroporti e campi di fortuna sono deferite ad una speciale Commissione tecnica consultiva nominata dal Ministro per l'aeronautica e così composta:
1° il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;
2° il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, membro;
3° il capo dell'Ispettorato scuole, membro;
4° il capo della Divisione servizi dell'Ufficio di Stato Maggiore, membro;
5° il capo dell'Ufficio centrale del demanio, membro;
6° il capo della Divisione demanio dell'Ufficio centrale del demanio, membro;
7° il capo della Divisione amministrativa dell'Ufficio centrale demanio, membro.
Avrà funzioni di segretario un ufficiale o funzionario dell'Ufficio centrale demanio.
Sarà nominato un presidente supplente nella persona del capo reparto ordinamento e mobilitazione dell'Ufficio di Stato Maggiore e tanti membri supplenti quanti sono gli effettivi nella persona di un ufficiale o funzionario rispettivamente appartenente agli uffici di cui i membri effettivi sono a capo. Sarà pure nominato un segretario supplente.
Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.
La Commissione di cui sopra sostituisce inoltre in tutte le sue competenze quella nominata con decreto del Ministro per l'aeronautica 1° marzo 1928, n. 160, in base agli della legge 23 giugno 1927, n. 1630.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-6