Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 12

- Pubblicazione e notificazione del decreto che impone, modifica od abolisce le servitù. - Reclami e decisioni.

In vigore dal 8 ago 1936
L'Ufficio militare, nei trasmettere copia del decreto ai Comuni, nel senso indicato dall'ultimo comma del precedente , allega un elenco, conforme al modello 3 (prendendo, all'occorrenza, eventuali concetti con l'Intendenza di finanza) contenente dati necessari per le notificazioni che il Comune deve fare a mezzo di messo comunale ai sensi dell' della legge e, sentito il Comune interessato, fissa il termine massimo per eseguire le modificazioni. La notificazione deve contenere un estratto del decreto conforme al modello 4 indicante i mappali gravati (accennando se ogni mappale è colpito in tutto o in parte) e, per ogni mappale, quale sezione dell'elenco (, lettera c) di gravami, allegato al decreto, si riferisca al mappale stesso. Allegata al modello è posta copia della sezione dell'elenco dei gravami. La notificazione deve avvertire il proprietario che ha tempo 10 giorni, dalla data della notificazione stessa, a fare reclamo; che il reclamo deve essere corredato da copia della notificazione e presentata al Comune il quale vi appone la data di presentazione e rilascia ricevuta. I reclami sono dal Comune trasmessi all'Ufficio tecnico militare entro il giorno successivo alla loro presentazione. Il decreto deve restare pubblicate finché siano trascorsi dieci giorni dal termine delle notificazioni accennate nel primo comma del presente articolo, dopo di che il Comune restituisce all'Ufficio tecnico militare l'elenco nel comma stesso indicato, completato con le date delle singole notificazioni. L'Ufficio tecnico militare, ricevuto il suddetto elenco a controllo delle copie di notificazione correndanti i reclami, esamina i reclami stessi, li munisce del proprio parere sul loro fondamento, e poscia li trasmette al Ministero competente per il tramite delle autorità gerarchiche le quali esprimono il loro parere. Il Ministro, sentita ove lo creda la Commissione tecnica, decide sui reclami mediante apposito decreto che trasmette all'Ufficio tecnico militare con le direttive del caso per la semplice comunicazione agli interessati (ritirando ricevuta da conservarsi in atti) se i reclami siano respinti, o per i provvedimenti esecutivi del decreto se i reclami siano parzialmente o integralmente accolti.
Storico versioni

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