Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari

Art. 28

- Ripristini eseguiti d'ufficio a carico dei contravventori.

In vigore dal 8 ago 1936
Le esecuzioni d'ufficio dei ripristini sono devolute agli Uffici tecnici militari, i quali provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia della propria Amministrazione. L'inizio dei lavori è fatto constare con verbale redatto da un ufficiale o da un funzionario di cui al primo comma dell'. Gli Uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata da copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente Intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'Intendenza suddetta comunica all'Ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del contravventore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'Ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'Erario ai sensi dell' della legge 20 dicembre 1932, n. 1849. Le somme riscosse sono dall'Intendenza di finanza versate in Tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'Ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla Ragioneria dei Ministero competente ed una copia all'Ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravarono la spesa di ripristino.
Storico versioni

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