Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 23
- Deroghe riguardanti immobili statali od interessanti pubblici servizi.
In vigore dal 8 ago 1936
Se gli immobili soggetti a servitù la cui consistenza od il cui uso interessi modificare in confronto allo stato di cose voluto dalla legge, sono statali od interessano pubblici servizi, le domande di autorizzazione nel primo caso sono presentate con la consueta procedura seguita per regolare rapporto fra Amministrazioni statali, e nel secondo caso sono presentate all'Ufficio tecnico militare per il tramite della Prefettura la quale esprime il proprio parere.
La decisione avviene con la procedura prevista dal precedente , e l'atto di cui all' è sostituito da un accordo scritto, di semplice carattere amministrativo, se trattisi di Immobile statale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-23