Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari
Art. 29
- Imposizioni di servita nei casi d'urgenza.
In vigore dal 1 gen 1961
Nei casi di assoluta urgenza l'imposizione di servitù militari decisa dai Comandi locali su proposta degli Uffici tecnici militari.
I Comandi locali sono:
a) per l'Esercito, i Comandi militari territoriali;
b) per l'Amministrazione della marina, i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo, i Comandi militari marittimi ed i Comandi di marina;
c) per l'Amministrazione dell'aeronautica, i Comandi di Zona aerea territoriale ed i Comandi autonomi investiti di funzioni analoghe.
L'imposizione è fissata mediante manifesto conforme all'allegato modello 8 contenente la citazione della legge e del regolamento, la indicazione delle zone vincolate e la natura dei vincoli imposti. La indicazione delle zone vincolate è fatta con la maggior possibile chiarezza e riferita a segni provvisori ben visibili quali solchi nel terreno, cinte con filo spinoso, pali indicatori frequenti, ecc.
Copia del manifesto è trasmessa dal Comando locale al Ministero competente, allegandovi una relazione atta a dare giustificazione del provvedimento d'urgenza adottato ed accennante alla necessità o meno di rendere definitiva l'imposizione.
La pubblicazione del manifesto è fatta all'albo dei Comuni, nei quali sono situati gli immobili sottoposti a servitù, ed ha tutti gli effetti della pubblicazione del decreto di cui agli del presente regolamento. Dopo cinque giorni di pubblicazione del manifesto, in posizione d'urgenza delle servitù ha pieno effetto.
Le modificazioni alle imposizioni di urgenza e la cessazione delle imposizioni stesse sono disposte con manifesto analogo a quello di imposizione.
Alle imposizioni d'urgenza sono applicabili le disposizioni degli e dal 18 al 28; ma le eventuali modificazioni allo stato delle cose di cui all' non possono essere disposte dai Comandi locali senza preventiva autorizzazione ministeriale, da richiedersi anche telegraficamente ed indicando, in via approssimativa, l'entità delle spese.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-05-04;1388#art-rpl-29