Art. 1

In vigore dal 1 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Vista la legge 13 aprile 1933, n. 336, relativa alla delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche; Visto l' del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 633, relativo alla assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito Codice postale e delle telecomunicazioni composto di 344 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 371, foglio 91. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-rd-1

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