Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 111 bis
In vigore dal 9 apr 1943
Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative può essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali mediante postagiro esenti da tassa, ovvero mediante versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite. In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro.
Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del suindicato decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-111-bis