Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo II›Capo I
Art. 56
In vigore dal 20 apr 1935
Il prefetto comunica al podestà o al presidente del consorzio o al presidente dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza il nome del vincitore del concorso, per la nomina.
Nel caso di mancata accettazione del posto o cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni prevedute nel precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-56