Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo II›Capo I
Art. 53
In vigore dal 20 apr 1935
I programmi particolareggiati per le singole prove di esame, indicate nei precedenti , sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.
Nella valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-53