Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo III
Art. 60
In vigore dal 14 ott 1955
I concorsi per l'assunzione del personale medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi sono indetti dal prefetto secondo le norme stabilite nell'° comma, del testo unico delle leggi sanitarie.
L'esame verte sulle materie e sui programmi indicati nel precedente e può essere integrato con altra prova su materia specialmente attinente al posto.
Il programma particolareggiato dell'esame, deliberato dal podestà, è approvato dal prefetto e omologato dal Ministro per l'interno.
Si applicano a questi concorsi le disposizioni contenute nel titolo primo per gli ufficiali sanitari; la nomina dei vincitori del concorso è fatta dal podestà in base alla graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e approvata dal prefetto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "E' soppressa l'approvazione del prefetto e l'omologazione del Ministero dell'interno per i programmi particolareggiati di esame, di cui al terzo comma dell'art. 60; secondo comma dell'art. 64; ultimo comma dell'art. 65; ultimo comma dell'art. 66; ultimo comma degli articoli 73 e 74; penultimo comma dell'art. 76; primo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-60