Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 20 apr 1935
Il bando di concorso è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per tutto il tempo suddetto, all'albo pretorio della prefettura e in quello dei Comuni interessati.
Entro lo stesso termine è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Copia del bando è contemporaneamente trasmessa dal prefetto al Ministero dell'interno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-3