Art. 3
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 3

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In vigore dal 20 apr 1935
Il bando di concorso è pubblicato, almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per tutto il tempo suddetto, all'albo pretorio della prefettura e in quello dei Comuni interessati. Entro lo stesso termine è pure pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Copia del bando è contemporaneamente trasmessa dal prefetto al Ministero dell'interno, alle competenti organizzazioni sindacali, nazionale e della provincia, e alla sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-3