Art. 3

In vigore dal 17 mar 1935
La Giunta centrale per gli studi storici provvede all'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dalla partecipazione al Comitato internazionale di scienze storiche, attraverso speciali Commissioni da essa nominate e poste alla dipendenza del presidente della Giunta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-25;109#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo