Art. 1
In vigore dal 17 mar 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 3218, relativo all'istituzione in Roma di un Comitato nazionale di scienze storiche;
Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, relativo all'istituzione di una Giunta centrale per gli studi storici;
Riconosciuta la necessità di unificare l'attività del Comitato di Scienze storiche e della Giunta centrale per gli studi storici;
Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il Comitato nazionale di scienze storiche è soppresso e le sue funzioni sono devolute alla Giunta centrale per gli studi storici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-25;109#art-1