Art. 1

In vigore dal 17 mar 1935
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 15 novembre 1928-VII, n. 3218, relativo all'istituzione in Roma di un Comitato nazionale di scienze storiche; Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, relativo all'istituzione di una Giunta centrale per gli studi storici; Riconosciuta la necessità di unificare l'attività del Comitato di Scienze storiche e della Giunta centrale per gli studi storici; Veduto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il Consiglio dei Ministri; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Comitato nazionale di scienze storiche è soppresso e le sue funzioni sono devolute alla Giunta centrale per gli studi storici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-25;109#art-1

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