Art. 2

In vigore dal 17 mar 1935
La Giunta centrale per gli studi storici provvede alla designazione dei due delegati titolari che rappresentano permanentemente l'Italia nel Comitato internazionale di scienze storiche, scegliendoli fra gli appartenenti ai seguenti istituti: a) Regio istituto italiano per la storia antica; b) Regio istituto storico italiano per il medio evo; c) Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; d) Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano; e) Unione accademica nazionale. La Giunta centrale per gli studi storici provvede inoltre alla eventuale nomina dei delegati aggiunti previsti dall' dello statuto del Comitato internazionale di scienze storiche, scegliendoli fra gli studiosi nazionali, anche al di fuori degli Istituti di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-02-25;109#art-2

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