Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 7

In vigore dal 28 apr 2012
I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-7

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