Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali
Art. 7
7 / 82In vigore dal 28 apr 2012
I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.
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