Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 2

In vigore dal 28 apr 2012
I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-2

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