Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 68

In vigore dal 28 lug 1934
Oltre alle autorità mentovate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'arma, i ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate. Detta tabella, a cura del comando generale dell'arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-68

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