Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 66

In vigore dal 28 apr 2012
I comandanti dell'arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-66

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