Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali

Art. 65

In vigore dal 28 lug 1934
I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con un cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici distaccati di P. S. della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-06-14;1169#art-rop-65

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