Regolamento›Capo VI
Art. 49 bis
In vigore dal 14 mag 1985
Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
Storico versioni
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