Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 1 nov 1933
Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.
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L'ammissione nella carriera di concetto avviene mediante concorso per titoli ed esame per il grado di aiuto referendario fra gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte dei conti, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B.
Agli effetti dell'ammissione al concorso per la carriera di concetto il servizio eventualmente prestato nel gruppo B dagli impiegati di gruppo A delle altre Amministrazioni è valutabile per metà della sua durata ma per non più di due anni; per il personale di revisione della Corte gli eventuali servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato si calcolano per tutta la durata se di gruppo A e per non oltre quattro anni se di gruppo B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-1