Regolamento›Parte VI
Art. 105
In vigore dal 1 nov 1933
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al personale compreso nei gradi dal 5° al 13°, al personale a contratto e al personale subalterno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-105