Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo V
Art. 73
Abrogato(Art. 74 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 11 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, completato dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-73