Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo V

Art. 70

Abrogato

(Art. 72 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, convertito nella legge 10 aprile 1930, n. 411, e dalla legge 24 marzo 1932, n. 336).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo