Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo V

Art. 66

Abrogato

(Art. 68 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-66

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