Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo V

Art. 77

Abrogato

(Art. 3, parte, R decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e art. 3. comma b) , della legge 17 aprile 1930, n. 458).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-77

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