Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo III
Art. 29
Abrogato(Art. 11 legge 11 marzo 1926, n. 398).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-29