Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo II
Art. 24
Abrogato(Art. 31 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-24