Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo IV

Art. 34

Abrogato

(Art. 37 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 9. R. decreto-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, legge 17 aprile 1930, numero 458 e legge 17 aprile 1930, n. 480).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-34

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