Art. 3
In vigore dal 18 mag 1931
La data del passaggio dei vari servizi coinciderà con quella dei provvedimenti di trasporto dei relativi fondi dal bilancio del Ministero ora competente a quello dei lavori pubblici. Il coordinamento dei singoli servizi, anche per quanto concerne il personale e le norme che possano occorrere per l'esecuzione del presente decreto saranno determinate con separati provvedimenti.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 101. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-18;544#art-3