Art. 1
In vigore dal 18 mag 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono concentrati nel Ministero dei lavori pubblici, tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, come edifici universitari, edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici, finanziari, archivi di Stato, edifici carcerari ed affini, edifici ad uso della M.V.S.N. e delle Capitanerie di porto, come pure quelli riguardanti il Regio esercito nei limiti stabiliti nel Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la Regia marina e la Regia aeronautica.
Spettano, altresì, al Ministero dei lavori pubblici oltre i servizi relativi all'edilizia popolare ed economica, ed alle cooperative edilizie fornite di contributo dello Stato, quelli relativi alle cooperative edilizie senza contributo per ciò che attiene a problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-18;544#art-1