Art. 1

In vigore dal 18 mag 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono concentrati nel Ministero dei lavori pubblici, tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, come edifici universitari, edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici, finanziari, archivi di Stato, edifici carcerari ed affini, edifici ad uso della M.V.S.N. e delle Capitanerie di porto, come pure quelli riguardanti il Regio esercito nei limiti stabiliti nel Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la Regia marina e la Regia aeronautica. Spettano, altresì, al Ministero dei lavori pubblici oltre i servizi relativi all'edilizia popolare ed economica, ed alle cooperative edilizie fornite di contributo dello Stato, quelli relativi alle cooperative edilizie senza contributo per ciò che attiene a problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-18;544#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo