Art. 2
In vigore dal 18 mag 1931
Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.
Sono attribuite altresì al Ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiaggie lacuali in quanto non entrino già nella competenza degli uffici del Genio civile.
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