Allegato A›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 13 ago 2017
Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli , sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, semprechè ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneità fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.
Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-31