Allegato A›Titolo V
Art. 32
In vigore dal 13 ago 2017
È corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennità spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:
a) a richiesta dell'azienda in cause civili;
b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;
e) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.
È pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:
1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove già come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;
3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.
Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.
In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.
Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali è corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-32