Allegato A›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 13 ago 2017
Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facoltà di sospenderle o di respingerle.
L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.
L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-30