Art. 24
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-24
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L'articolo dispone che le norme del decreto e della legge generale sui libri fondiari allegata diventino efficaci insieme ai codici e alle leggi estesi ai territori previsti dall'articolo 1 tramite il Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325. Viene inoltre ordinato l'inserimento del decreto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia con l'obbligo generale di osservarlo e farlo osservare.
La norma stabilisce il momento esatto dell'entrata in vigore del decreto e del testo di legge allegato sui libri fondiari, allineandola all'estensione dei codici e delle leggi nei territori interessati.
Si applica a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme, nonché ai soggetti presenti o operanti nei territori indicati dall'articolo 1.
Un cittadino o un funzionario pubblico che deve applicare la nuova disciplina sui libri fondiari in uno dei territori di riferimento verifica che le nuove regole operano a partire dalla data di entrata in vigore dei codici estesi con il R. decreto n. 2325/1928.
Inserimento del decreto munito del sigillo dello Stato nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, con ordine a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.